88. Un’altezza interna di 265 cm in locali abitativi di un edificio in costruzione rientra nelle tolleranze dell’art. 34-bis DPR 380/2001? Serve una variante o basta dichiararla in agibilità?
Risposta a cura di Gruppo di esperti

Ai sensi dell'art. 34-bis DPR 380/01 comma 1, costituiscono tolleranze costruttive" Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo."
Il comma 1-ter riporta inoltre: “Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari"
Poiché una riduzione del 2% dell'altezza minima di cm 270 porta a cm 264,6, si ritiene che cm 265 rientrino nelle tolleranze di legge.
Trattandosi di intervento in corso, in sede di presentazione della fine lavori dovrà essere dichiarata la conformità dell’intervento al progetto nei limiti delle tolleranze di legge.
Aggiornato al 20/10/2026
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.