Risposta a cura dei Consulenti e Collaboratori
Come previsto dall'art. 32 comma 3 bis della LR della Lombardia 12/2005, così come modificato dall'art. 7, comma 1, Legge RL n. 21 del 10.12.2019 si afferma che:
"per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile.
Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato.
La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge."
(comma introdotto dall'art. 7, comma 1, Legge Reg. n. 21 del 2019).
Inoltre si aggiunge che come previsto nel comma 3 art. 32 LR 12/ 2005 "Nell'ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo sportello unico per l'edilizia, dietro corresponsione delle spese dovute, è tenuto a corredare d'ufficio le domande di permesso di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del comune "
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), Legge Reg. n. 18 del 2019)
Aggiornato al 17/01/2020