- DIMMI
- Disciplina dell'oggetto edilizio
- Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
2. Vorrei sapere se l’altezza di 1.10 m. (misurata dal piano di calpestio del balcone) di un parapetto posto su un gradino sollevato dal pavimento rientra nella normativa di sicurezza.
Risposta a cura di
Come previsto dall’art. 92 comma 2 del vigente R.E. parapetti e davanzali devono avere un’altezza non inferiore a m. 1.10, da intendersi misurata dal piano del gradino; se misurati dal piano di calpestio del balcone deve essere inibita la possibilità di scavalco dal gradino sul quale poggia il parapetto.
Aggiornato al 01/12/2019