- DIMMI
- Disciplina dell'oggetto edilizio
- Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
3. Per motivi di sicurezza, un solo condomino può alzare a 110/120 cm la ringhiera del proprio balcone? Con quale procedura?
Risposta a cura di
In merito all'altezza di parapetti e ringhiere l’art. 92 comma 3 del Regolamento Edilizio stabilisce che la stessa non deve essere inferiore a m. 1,10.
Se la ringhiera è posta a protezione di un balcone di proprietà privata, l’intervento di adeguamento dell’altezza fino al limite regolamentare può essere richiesto/asseverato anche solo dal proprietario o da chi ne abbia titolo, fatto salvo il rispetto del decoro, degli eventuali vincoli di tutela dell’immobile e del paesaggio, idonea progettazione edilizia e fatto salvo il rispetto della
disciplina civilistica e condominiale.
Aggiornato al 01/12/2019