Strutture e Antisismica

17. Gli interventi locali sono da denunciare ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 380/2001 o è sufficiente effettuare il deposito sismico ex art. 93?

Per quali materiali da costruzione è prevista la denuncia delle opere ex art. 65?

Risposta a cura di

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Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 380/2001 (L. 1086/71, art. 1, primo, secondo e terzo comma), si considerano:

a)    opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b)    opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
c)    opere a struttura metallica nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 380/2001 (L. 64/74, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma), gli edifici possono essere costruiti con:

a)    strutture intelaiate in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente;
b)    strutture a pannelli portanti, formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai);
c)    strutture in muratura, nelle quali la muratura ha funzione portante;
d)    strutture in legname.

Le norme contenute nelle NTC2018 disciplinano e definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. Il testo normativo tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in funzione del materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura ed altri materiali quali calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel § 4.2, leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimeri fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall’acciaio con funzione di armatura da c.a.).

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 380/2001 “la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (che riprende gli artt. 4 e 6 della legge 1086/71), le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (definite come sopra), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico per l’edilizia competente per territorio. Contestualmente alla denuncia deve essere depositato il progetto delle strutture. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si evince che al di là della classificazione dell’intervento secondo capitolo 8 delle NTC2018 e del materiale da costruzione utilizzato, è necessario procedere alla denuncia delle opere ex art.65 e al deposito sismico ex art. 93 per qualsiasi tipologia di opera strutturale che assolva a una funzione statica e che possa coinvolgere in qualsiasi modo la pubblica incolumità. 

 

Aggiornato il 06/03/2020