Sanatorie

6. Qual è la tempistica secondo la quale posso definitivamente considerare concluso l'iter di approvazione di una pratica di sanatoria?

ESTENSIONE QUESITO: 

É stata presentata SCIA in sanatoria per opere interne su un appartamento a Milano nell'anno 2017 con oblazioni base pagate contestualmente e successiva richiesta di integrazione ricevuta nell'anno 2019 e subito correttamente evasa. Non si è più avuto riscontro da parte dell'Ufficio Tecnico che, anzi, ipotizza se pur solo telefonicamente, che la pratica sia andata persa. Il mio dubbio è questo: qual è la tempistica secondo la quale posso definitivamente considerare concluso l'iter di approvazione della pratica? Non parlo di eventuali integrazioni all'oblazione, nel caso che siano dovute, quanto del rischio di mancata approvazione della sanabilità delle opere con richiesta di eventuale demolizione delle stesse.

 

Risposta a cura di Avv. E. Fumagalli, Sportello Diritto Amministrativo

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RISPOSTA:

Il quesito così formulato lascia intendere che nel 2017 sia stata presentata una domanda ex art. 37 del D.P.R. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell’edilizia) volta a richiedere la sanatoria “di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività” e che contestualmente siano stati pagati 516,00 Euro quale importo minimo della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo.

Emerge, inoltre, che nel 2019 il Comune di Milano abbia richiesto un’integrazione, che si presume essere stata di natura documentale, e che la stessa sia stata subito evasa.

Per rispondere al quesito è necessario analizzare il comma 4 dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 il quale prevede che: “Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio

In applicazione della citata disposizione, attraverso il pagamento della somma, come stabilita dall’amministrazione e comunicata attraverso l’adozione di un provvedimento esplicito, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile ottengono la sanatoria.

Dunque, per sanare un intervento quale quello indicato nel quesito, è necessario, prima, ottenere un provvedimento amministrativo che stabilisca la misura della sanzione pecuniaria e, dopo, pagarne il relativo importo.

Nel caso di specie l’intervento non risulta ancora sanato anche perché non è stato ancora emesso alcun provvedimento amministrativo contenente la quantificazione della sanzione e, conseguentemente, non è stato versato quanto dovuto.

Peraltro l’art. 37 del D.P.R. 380/2001, a differenza di quanto accade ex art. 36, relativo agli “interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, o in difformità da essa”, non fissa alcun termine entro il quale il competente ufficio comunale si deve pronunciare; infatti per i casi di cui all’articolo 37 citato, l’eventuale silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di sanatoria non viene qualificato né come silenzio diniego (come accade per i differenti casi di cui all’articolo 36) né come silenzio assenso.

Si è quindi in una fattispecie di silenzio inadempimento, ovvero in un caso in cui vi è una violazione dell’amministrazione per quanto concerne il generale principio dell’obbligo di chiudere il procedimento avviato ad istanza di parte, attraverso l’emissione di un provvedimento esplicito.

Nella fattispecie delineata nel quesito, comunque, non sussiste la possibilità di un eventuale ordine di demolizione, poiché l’articolo 37 sopramenzionato prevede che la “realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività” venga punito solamente con l’applicazione di una sanzione pecuniaria e non con quella ripristinatoria.

 

Posto quanto sopra, si consiglia di appurare se effettivamente la pratica sia stata persa, eventualmente chiedendo che di ciò venga dato atto con una comunicazione ufficiale da parte del Comune e, in questo caso, protocollare nuovamente la pratica stessa, con una lettera accompagnatoria che specifichi le ragioni della riprotocollazione.

 

Aggiornato al 29/06/2020