PGT Milano- Piano delle regole
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2. Negli edifici esistenti, la realizzazione di un soppalco con profondità inferiore a m 2,50, può comportare l'utilizzo di SL?

Se non si ha SL a disposizione la realizzazione del soppalco (nel rispetto di quanto previsto nel RE), può avvenire dopo aver acquisito diritti edificatori con "perequazione"?

Risposta a cura di

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La definizione di “Superficie Accessoria” (SA), contenuta nell’art. 5 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, in coerenza con le definizioni tecniche uniformi di cui all’allegato B della DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018, non comprende il soppalco, descritto nell’allegato B della delibera regionale come “Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura”.
Pertanto ai sensi del vigente PGT è consentita la realizzazione di soppalchi esclusivamente a condizione che gli stessi siano computati nella SL di progetto.  Le disposizioni edilizie e igienico sanitarie per la realizzazione dei soppalchi sono definite dall’art. 99 del vigente Regolamento Edilizio.  

La realizzazione di soppalchi computati nella SL tramite acquisizione di diritti volumetrici  è subordinata necessariamente alla verifica del rispetto degli indici di edificabilità consentiti dalle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente.

 

Aggiornato al 21/03/2020