Risposta a cura dell'Arch. Michele Giuseppe Barletta, Dirigente Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – ATS Città metropolitana Milano
Parliamo adesso della circolare ATS n. 141642 del 19 dicembre 2017, un documento che abbiamo fatto per il Comune di Milano per spiegare alcuni elementi riguardanti il recupero dei seminterrati in virtù della legge regionale 7 del 2017. Occorre dire che l'argomento non è di facile presa in quanto si sovrappongono diverse normative che naturalmente afferiscono a diversi ambiti. Per esempio, per quanto riguarda il recupero dei seminterrati ad uso abitativo abbiamo la legge regionale 7 del 2017 e il regolamento edilizio del Comune di Milano. Ricordo che il regolamento edilizio già nel 2014 aveva previsto il recupero dei seminterrati ad uso abitativo dando delle indicazioni. La legge regionale 7 del 2017 ha aggiunto ulteriori elementi, ma in qualche modo è andata a sovrapporsi a questa normativa. Per cui, siccome all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 7 del 2017 si fa espressamente riferimento ai requisiti igienico sanitari presenti nei regolamenti locali, il professionista deve stare attento a far collimare queste due normative in modo da presentare un progetto che sia allineato a tutti e due. Uno dei problemi più rilevanti è quello della visione lontana, la cosiddetta visione lontana.
Ricordo a tutti che la visione lontana è la visione naturale della persona, quindi una visione azimutale. Noi tutti guardiamo alla realtà circostante fisiologicamente con una visione azimutale.
Non guardiamo, per esempio, in alto tutto il tempo ma soltanto in casi particolari e neanche guardiamo in basso. La visione azimutale è la visione fisiologica, quella che in questo momento io ho davanti a questa telecamera. La visione azimutale quindi deve trovare riscontro anche dal punto di vista dell'edilizia, dal punto di vista architettonico. Per cui una finestra posizionata in elevazione costringerà lo sguardo della persona che vive in quell'ambiente a rivolgersi sempre verso l'alto. E questo è un qualcosa che non va bene dal punto di vista della fruibilità dell'ambiente. Ecco perché noi troviamo quasi tutti gli edifici del passato, residenziali, parapetti di finestre sempre posizionati in maniera tale da permettere quella che noi chiamiamo visione lontana. Solo a titolo di esempio possiamo anche dire che cos'è il contrario della visione lontana, cioè la visione zenitale: la visione zenitale è spessissimo utilizzata per esempio per edifici tipo i penitenziari, nelle carceri, proprio a scopo punitivo, oppure negli edifici religiosi dove la visione zenitale è una visione verso l'alto, quindi verso il cielo e quindi verso la divinità.
Quindi in ambito invece profano, che è quello a cui noi ci rivolgiamo, quindi quello residenziale, la visione azimutale deve rispettare il requisito previsto dal regolamento edilizio che è di 130 cm (cioè l'altezza tra la quota di pavimento e il davanzale della finestra). 130 cm e non di più. Mentre per il recupero dei sottotetti è ammessa un'altezza anche di 150 cm.
Un altro aspetto che riguarda i seminterrati ad uso abitativo è la quota del pavimento. La quota di pavimento è una quota che il regolamento edilizio fissava a non più di un metro rispetto alla quota di spiccato del marciapiede. Con la legge regionale 7 del 2017 non si fa più cenno a questa norma, per cui il professionista spesso si trova nell'imbarazzo di non sapere bene se è possibile ristrutturare un appartamento o meno. Quindi rassicuriamo tutti i professionisti, in quanto è possibile recuperare alloggi anche con quota inferiore a un metro purché venga rispettato naturalmente il concetto che ho prima espresso, cioè quello della visione lontana, che nella maggioranza dei casi è un po' difficile. Se questa quota diventa ostica possiamo anche dare dei suggerimenti per risolvere questo problema.
Uno dei suggerimenti è senz'altro quello di alzare la quota di pavimento se l'altezza dei locali lo permette, altrimenti è sempre possibile fare delle pedane, le cosiddette pedane, di superficie non inferiore a 5 metri quadri all'interno dei singoli locali in maniera tale da consentire uno spazio del locale che permetta l'affaccio verso l'esterno. Naturalmente il professionista dovrà stare molto attento poi nel computo dell'altezza media del locale, ch sappiamo non deve essere inferiore a 270 cm. Ricordo che il regolamento edilizio permette anche la verifica dell'altezza media per controsoffittature o per pedane facendo il calcolo escludendo un terzo della superficie del locale quando appunto questi ribassamenti o questi innalzamenti sono a scopi o strutturali o impiantistici.
Ritornando al tema del recupero di ambienti seminterrati ad uso residenziale occorre ricordare che, come ambiente residenziale, è previsto il anche recupero per gli asili nido, per esempio, le scuole, attività ricettive, degenze in strutture sanitarie, socio sanitarie, eccetera. Questo perché dal punto di vista igienico sanitario si considera assimilabile al residenziale anche queste altre attività.
Abbiamo parlato della visione lontana. Vediamo adesso quali sono altri elementi che possono presentare qualche difficoltà. Uno degli elementi è quello citato dalla legge regionale 7 del 2017, che riguarda l'areazione attivata. La legge regionale 7 permette l'utilizzo di impianti meccanici di areazione e impianti di illuminazione artificiale al posto dell'areazione e dell'illuminazione naturale fino a un massimo del 50%. Per gli ambienti accessori, come per esempio il bagno, lo studio, eccetera, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione al 100%.
Ora, qual è la normativa che ci consente di avere una ventilazione meccanica conforme? L'articolo 347 del Regolamento d'igiene lettera A e B e la normativa UNI 10339 del 1995. In questi casi il professionista dovrà dichiarare con l'appoggio naturalmente dell'impiantista la conformità a queste normative. Vorrei ricordare anche che accanto a queste normative sarebbe utile riferirsi anche alla UNI 10380 del 1994 perché fornisce indicazioni riguardo la corretta illuminazione di ambienti residenziali, in presenza di parziale o integrazione illuminazione artificiale. Il professionista dovrà testare l'applicazione di questa norma.
Ora invece parliamo di seminterrati ad uso terziario lavorativo. La legge regionale 7 del 2017 si riferisce ad ambienti a uso terziario e commerciale, quindi sono esclusi da questa normativa tutti gli ambienti lavorativi. Che cosa si intende per ambiente lavorativo? L'ambiente lavorativo, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, quindi più manifatturiero e artigianale. Quindi per questo tipo di recuperi è sempre stato concessa la deroga, quella che si chiamava una volta deroga all'articolo 8 DPR 303 del '56, che adesso è invece diventata deroga all'articolo 65 decreto legislativo 81 del 2008, per cui per l'ATS non è una grandissima novità. Sono sempre state rilasciate, sempre se le condizioni lo permettevano, deroghe a questo tipo di ambienti. Con la legge regionale 7 del 2017 si semplificano in qualche modo alcuni requisiti.
Facciamo qualche esempio: il recupero può essere fatto per uffici, negozi di vendita al dettaglio, pubblici esercizi, attività di servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, centri benessere, ristorazione, mense, servizi ricreativi e sportivi. In questo caso il professionista dovrà dimostrare la conformità all'articolo 347 lettera A e B del Regolamento d'igiene e normativa UNI 10339 del '95 nei casi previsti di utilizzo di aerazione artificiale ad integrazione o in totale sostituzione di quella naturale: impegnativa di rispetto.
Articolo 1.10 dell'allegato quarto del decreto legislativo 81/2008. Nei casi previsti di utilizzo di illuminazione artificiale ad integrazione o in totale sostituzione di quella naturale: impegnativa di rispetto. Articolo 65 decreto legislativo 81/2008, impegnativa per richiesta di deroga alla struttura ATS territorialmente competente prima dell'inizio dell'attività. Allegato 2 del Regolamento Edilizio disciplina per le reti interne di fognatura dei fabbricati e il loro scarico finale. Vorrei evidenziare che la corretta norma da utilizzare per l'illuminazione artificiale in ambienti lavorativi è la n. 12464 del 2011. Fornisce indicazioni riguardo la corretta illuminazione di ambienti lavorativi in presenza di parziale o integrale illuminazione artificiale. Il professionista dovrà testare l'applicazione di questa norma.
Un altro aspetto che per noi ATS risulta importante nella realizzazione di progetti e che non bisognerebbe mai dimenticare è la famosa soglia di salvaguardia: sono quei famosi 15 cm previsti dall'articolo 3.2.6 del Regolamento d'igiene di salvaguardia dello spazio interno rispetto allo spazio esterno. I 15 cm si misurano dalla quota di marciapiede fino alla quota di pavimento; nel caso dei recuperi dei seminterrati chiediamo che questa spalletta di almeno 15 cm sia inserita lungo tutta l'apertura che affaccia su fronte strada o su fronte cortile. Questo naturalmente per ovvi motivi, affinché non si allaghino gli ambienti.
Aggiornato al 02/04/2019