Parcelle, contratti e diritto civile

Quali sono le condizioni per richiedere un “Parere di Congruità” di una fattura/parcella? Il parere può essere richiesto anche dal committente? E se sì, che cosa deve fare l'architetto?

Risposta a cura di Commissione Parcelle

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Innanzitutto è indispensabile che sia stato sottoscritto un contratto e sia presente un preventivo dettagliato delle competenze. Inoltre deve essere dimostrato il lavoro svolto e la consegna al committente di tutti gli elaborati oggetto della prestazione e della richiesta di pagamento: allo stesso modo deve essere già stata presentata al cliente la fattura / parcella di cui si chiede il parere. 

Alla richiesta di “Parere di Congruità” da parte del committente fa seguito l’obbligo della consegna, da parte del professionista, di tutta la documentazione in suo possesso.

Il Parere di Congruità è un atto amministrativo emanato da un ente pubblico con caratteristiche di autoritarietà. Tale parere può essere richiesto sia dai committenti che dai professionisti.  Per questi ultimi il Parere di Congruità è indispensabile per richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo e consente di attivare la procedura per l’Ingiunzione di pagamento.

Condizione indispensabile affinché possa essere emesso un "Parere di Congruità", sinonimo di "Convalida", è la presenza di un accordo tra professionista e cliente in relazione all’incarico e ai compensi, oltre all’effettivo e documentato svolgimento delle prestazioni.

Oltre alla documentazione relativa allo svolgimento dell’incarico, compresa la parcella trasmessa al Committente, dovrà essere prodotta, per le pratiche riferite ad incarichi successivi alla data del 24 gennaio 2012, copia del preventivo scritto e dettagliato pattuito con il Committente, o in alternativa una relazione dettagliata di quanto pattuito verbalmente. Si ricorda che, per affidamenti di incarico successivi al 31.12.2013, il nuovo Codice Deontologico impone la presenza del Contratto d’Incarico redatto per iscritto e reso noto al cliente.

Dal 1° settembre 2017 è obbligatoria la sua sottoscrizione.

I criteri con i quali sono valutatati gli onorari dipendono dalle seguenti condizioni:

  • contenuti del contratto e corrispondenza delle prestazioni a quanto pattuito;
  • contenuti e dettagli del preventivo di onorario e del consuntivo.

Dell’avvenuta richiesta di Parere di Congruità da parte del professionista è data comunicazione al committente.

A fronte di richiesta formulata dal committente, il professionista è tenuto a fornire, a richiesta della Commissione, tutta la documentazione in suo possesso necessaria all’emissione del parere.

La modulistica da presentare si trova qui

Per le pratiche riferite ad incarichi o prestazioni successivi alla data del 24 gennaio 2012, i cui onorari non risultino preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente non potrà essere emesso un “Parere di Congruità”.

Per ogni richiesta di parere ed in occasione del rilascio del documento finale è previsto il versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto stabilito dal Consiglio.  

 

Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento 

e alla Commissione Parcelle 

Aggiornato al 05/11/2021