Estensione quesito
La mia situazione:
Appartamento al piano 5 con scala interna, in linea, che porta al piano 6. Il piano 6 è composto da una ampia stanza ed un bagno; entrambi a soffitto totalmente piatto, con una altezza media calcolata (escluso vano scala) di metri 2,395 . Il costruttore mi ha venduto come s.p.p. il piano 6. Ha realizzato in fase di costruzione pre vendita tutti i requisiti per l'agibilità ed ha accatastato il piano con tutti questi requisiti (piastrellature, sanitari, riscaldamento a pavimento con termostato, impianti acqua calda/fredda, impianti elettrici, telefonici e tv, impianto di allarme ecc). Io non ho modificato nè aggiunto nulla. In pratica mi manca solo di allargare la esistente superficie vetrata allo scopo di adeguare il rapporto illuminotecnico alla normativa (1/8 sup. calpestabile).
La mia domanda è la seguente: Come descritto ho una altezza media ponderale inferiore di 5 millimetri rispetto al 240, se sia possibile tenere conto anche solo di una piccola parte del vano scale che collega i due piani (interno e non chiuso da porte), raggiungerei immediatamente l'altezza necessaria. Il vano scale ha chiaramente una altezza media di cm 325 (dalla base allo sbarco al piano superiore) permetterebbe di determinare l'attribuzione della volumetria e soprattutto dell'altezza ricavati dal calcolo del vano scale.
Risposta a cura di
Occorre innanzitutto procedere ad un verifica dello stato legittimo del sottotetto. Se da una verifica dei titoli abilitativi, rilasciati o formatisi, il piano sesto risulta essere effettivamente senza permanenza di persone e con altezza conforme allo stato dei luoghi – ovvero 239,5 cm - e se trattasi di un sottotetto, è possibile procedere al suo recupero ai sensi dell’art. 63 della L.R. 12/2005, rispettando tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e assicurando l’altezza media ponderale di metri 2,40 in luogo di quella inferiore esistente che non può essere calcolata tenendo conto del vano scala in quanto foro nella soletta e pertanto posto a quota inferiore al piano di calpestio . Tale intervento edilizio è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione.
Se invece lo stato dei luoghi e l’altezza esistente del sottotetto risultano difformi dai titoli abilitativi rilasciati o formatisi, si dovrà procedere a sanare la situazione, se possibile, mediante idoneo titolo edilizio, e solo successivamente si potrà procedere al suo recupero ai fini abitativi.
In ogni caso si ribadisce che ai fini del calcolo dell’altezza media ponderale di metri 2,40 non può essere utilizzato un volume che si trovi a quota inferiore al piano di calpestio, non appartenente al piano stesso, quale ad esempio il vano scala.
Aggiornato al 09/09/2020