QUESITO ESTESO:
In relazione all'art. Art. 103. (Disapplicazione di norme statali) della LRL 12/05, comma 1.bis:
Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
Si chiede:
1 - se negli interventi di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione non è più necessario il mantenimento della distanza di ml 10 (fatte salve le norme sanitarie).
2 - se nelle nuove costruzioni detta distanza di ml 10 tra fabbricati (salvo deroghe) sia comunque da mantenere indipendentemente dalla finestratura o meno di almeno una parete fra le antistanti
3 - se la distanza fra fabbricati di ml. 10 sia comunque da non osservarsi in caso di nuove costruzioni in aderenza (cortine edilizie)
4 - se tutte le restanti disposizioni del DM 1444/68 (art. da 1 a 8) siano da ritenersi disapplicate, restando prevalenti le norme di PGT.
Risposta a cura di
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione è necessario il richiamo alle previsioni dell’art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” comma 1-ter del D.P.R. 380/2001: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. Interventi di demolizioni e ricostruzione non rientranti nella fattispecie sopra indicata devono essere realizzati nel rispetto delle distanza di 10 m. fra le pareti finestrate.
La distanza minima assoluta di m. 10 prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 si riferisce alla distanza fra pareti finestrate e le pareti (finestrate o non) di edifici antistanti. In particolare la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.
Il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a 10 metri è derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, ai sensi dell’art. 1-bis dell’art. 103 della L.R. 12/2005.
Le nuove costruzioni in aderenza, ad esempio in cortina, sono realizzabili in presenza di frontespizi entrambi ciechi e pertanto non opera la disciplina sulle distanze di cui al citato D.M. 1444/1968.
Per quanto attiene gli ulteriori aspetti disciplinati dal DM 1444/68, si richiama il contenuto di disapplicazione della disposizione statale contenuta all’art. 103 1-bis della L.R. 12/05.
Aggiornato al 04/05/2020