Varianti SCIA/CILA/PdC

5. Il deposito di un Permesso di Costruire a Novembre 2019 conforme alle normative vigenti alla data del protocollo, dovrà essere conforme anche a quelle vigenti alla pubblicazione del PGT 2030?

Risposta a cura di

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L’adozione del Piano di Governo del Territorio, con la delibera di Consiglio Comunale del 5 marzo 2019, ha reso operative le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 380/2001 per cui in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda; il medesimo articolo al comma 1 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Anche l’art. 36 comma 1 della L.R. 12/2005 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti; al comma 4 del medesimo articolo viene confermato che sino all’adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge, in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa.

Quindi, nel caso di un permesso di costruire presentato nel periodo di vigenza della salvaguardia dello strumento urbanistico, che quindi doveva già conformarsi alle norme in vigore durante il periodo di vigenza della salvaguardia, ma da rilasciarsi successivamente alla data di pubblicazione del PGT, ovvero il 5 febbraio 2020, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data di rilascio del titolo.

Si specifica che in applicazione del PGT pubblicato il 5 febbraio 2020, i permessi di costruire rilasciati a partire da tale data dovranno essere conformi allo stesso, ad esclusione dell’art. 5  i cui parametri urbanistici e definizioni aventi valenza urbanistica si applicano ai titoli edilizi presentati successivamente alla entrata in vigore del PGT, ad eccezione di quelli relativi alle convenzioni urbanistiche già stipulate e agli strumenti attuativi adottati o approvati, ai convenzionamenti planivolumetrici, nonché alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi già validi ed efficaci a tale data, per i quali continuano ad applicarsi le norme e le definizioni previgenti.

 

Aggiornato al 04/05/2020