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Il controllo morfologico degli interventi è composto da più azioni e prescrizioni integrate tra loro:
- in caso di nuova edificazione, o in caso di recupero della SL esistente di quantità minore rispetto a quella realizzabile con l'indice massimo, il raggiungimento degli indici massimi previsti dal Piano (mediante diritti perequati, ERS o incentivi) con diversa attuazione o discostamento dalle norme morfologiche sarà possibile solo previo parere positivo della Commissione per il Paesaggio, così come previsto dalle diverse disposizioni degli artt. 19 commi 4 e 5, 21 comma 8, 23 comma 4. Non è consentita pertanto l’attuazione di interventi non adeguatamente motivati dal proponente il cui impatto volumetrico non sia ritenuto compatibile con il paesaggio urbano;
- la possibilità di trasferimento della SL dei piani interrati e seminterrati, con modifica della sagoma dell’edificio, è ammessa esclusivamente nel rispetto delle indicazioni morfologiche e, in caso esse siano assenti, tale possibilità è condizionata all'assenso da parte della commissione per il paesaggio;
- non è possibile modificare le indicazioni morfologiche previste dal piano agli artt. 19, 21 e 23 in caso di utilizzo degli incentivi volumetrici previsti dallo stesso piano (per i quali si intende solo la premialità per concorsi prevista all’art. 13 comma 11) sommati ad altri incentivi derivanti da strumenti sovraordinati (e viceversa);
- non è possibile la deroga alle indicazioni morfologiche determinata dalla realizzazione di superfici accessorie (SA) ovunque realizzate. In caso di intervento con riutilizzo di SL esistente, per "realizzazione di Superfici accessorie (SA)" di cui all’ art. 6 comma 8 lett. b, si intendono le Superfici Accessorie aggiuntive rispetto a quelle calcolate come esistenti. Le superfici accessorie (SA) che non implicano una variazione delle indicazioni morfologiche quali balconi, logge, terrazze, ballatoi, nonché le cantine, i locali tecnici e gli spazi per la sosta e manovra se posti ai piani interrati, sono liberamente realizzabili.
- Le Superfici accessorie (SA) relative al diverso calcolo previsto per le strutture alberghiere esistenti, si intendono sempre riferite alle SA esistenti integrate dalle superfici dei corridoi da recuperare;
- in caso di superamento dell'indice di edificabilità massimo previsto negli ambiti di Rigenerazione, nonché in caso di realizzazione di servizi e ERS in locazione, di cui all'art. 9 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, contenuta entro il 20% della SL esistente o dell'indice di edificabilità fondiario relativo all'area oggetto dell'intervento, può essere ammesso anche in modifica delle indicazioni morfologiche previo parere della Commissione per il paesaggio;
- nei casi previsti al punto precedente, ma superiori al 20%, oltre al parere della Commissione per il paesaggio per la modifica delle norme morfologiche l’intervento deve essere approvato dalla Giunta Comunale;
- ove possibile procedere, la richiesta di modifica delle indicazioni morfologiche si intende sempre consentita in caso di approvazione del progetto da parte dell'ente preposto per gli edifici sottoposti a vincoli diretto o indiretto di cui al Dlgs 42/2004; per gli altri immobili la richiesta, che dovrà essere valutata positivamente dalla Commissione per il paesaggio, deve essere corredata di una relazione storico-documentale che abbia contenuti specifici relativi al contesto sia dal punto di vista tipologico e morfologico che per gli aspetti architettonici dell'eventuale manufatto esistente oggetto dell'intervento e delle relazioni che il nuovo progetto genera. La presenza di tali contenuti all'interno della relazione sono verificati preventivamente dagli uffici dell'amministrazione comunale. Questa relazione è obbligatoria per gli interventi ricadenti nel NAF e negli ADR. Negli ambiti ARU la richiesta di modifica è subordinata al parere preventivo della commissione per il paesaggio;
- le indicazioni morfologiche sono quelle indicate in legenda nella tavola R.03 - Indicazioni morfologiche - e quelle citate agli articoli 19, 21 e 23 delle norme di attuazione del Piano delle Regole.
Aggiornata al 19/03/2020