- DIMMI
- Vincoli monumentali, archeologici e paesaggistici
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
3. Il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica comporta l' acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza. Cosa succede se i pareri sono differenti tra loro?
Risposta a cura di
La procedura per il rilascio di un’Autorizzazione paesaggistica è definita dall’ art. 146 del D. Lgs. 42/2004.
Si presenta la richiesta di autorizzazione all’ Ente delegato all’ esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 80 della L.R. 12/2005), l’Ente delegato effettua l’istruttoria paesaggistica, acquisisce il parere “istruttorio” della Commissione per il Paesaggio e il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.
Nel caso di pareri contrastanti prevale il parere della Soprintendenza e l’Ente Delegato ha l’obbligo di emettere il provvedimento paesaggistico conforme ad esso.
Se la Soprintendenza non esprime parere nei termini indicati dall’ art. 146 del D. Lgs. 42/2004 l’Ente Delegato conclude il procedimento sulla base del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio.
Aggiornato al 17/04/2019