Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work
Non è obbligatorio, ma è consigliabile farlo per evitare incomprensioni tra le parti e per definire per iscritto e in modo trasparente ogni dettaglio dell’accordo. Un contratto di collaborazione redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di lavoro autonomo può anche ridurre il rischio di riqualificazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato, se le parti rispettano poi il programma negoziale convenuto.
Si segnala poi che ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 81/2017 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg) , “si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta”. L’eventuale rifiuto potrebbe determinare, ai sensi del comma 3, il diritto del lavoratore autonomo “al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati”. La stipulazione di un contratto in forma scritta da subito, oltre a rispondere alle esigenze di FAIR WORK: INDIRIZZI E CHIARIMENTI chiarezza e trasparenza sopra indicate, anticiperebbe eventuali 12 rivendicazioni da parte del collaboratore. Peraltro, a livello di mera opportunità, la stipulazione di un contratto per iscritto potrebbe aumentare il livello di attrattività di uno studio professionale agli occhi di nuovi potenziali (migliori) collaboratori che potrebbero, in questo modo, vagliare le condizioni contrattuali prima di avviare un nuovo rapporto e registrare nella trasparenza delle previsioni la serietà dello Studio professionale. La forma scritta appare poi coerente con il disposto dell’art. 21 del Codice Deontologico in tema di obbligo di rispettare i patti convenuti tra le parti al momento dell’ingaggio. Resta inteso che, al momento della formalizzazione, occorrerà valutare molto attentamente il relativo contenuto, in modo che sia coerente con la natura autonoma del rapporto di collaborazione.
Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano