Parcelle, contratti e diritto civile

È necessaria un’assicurazione professionale per il collaboratore, anche se non firma i progetti?

Risposta a cura dei consulenti e collaboratori del Gruppo Fair Work

Secondo gli art. 11  e 34 del Codice DeontologicoIl professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Se l’assicurazione dello studio professionale non copre l’operato anche del collaboratore, quest’ultimo deve munirsi di autonoma assicurazione che copra eventuali danni cagionati allo studio, a prescindere dall’apposizione della propria firma in calce ai progetti. Come detto, il professionista risponde di eventuali danni nei confronti dello studio secondo le ordinarie regole civilistiche, con la conseguenza che – in caso di inadempimento contrattuale – potrà essere chiamato a risarcire il danno in favore dello studio committente.

 

Per ulteriori informazioni vedi FAIR WORK | Ordine Architetti Milano