2. Vorrei sapere se l’altezza di 1.10 m. (misurata dal piano di calpestio del balcone) di un parapetto posto su un gradino sollevato dal pavimento rientra nella normativa di sicurezza.
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Come previsto dall’art. 92 comma 2 del vigente R.E. parapetti e davanzali devono avere un’altezza non inferiore a m. 1.10, da intendersi misurata dal piano del gradino; se misurati dal piano di calpestio del balcone deve essere inibita la possibilità di scavalco dal gradino sul quale poggia il parapetto.
Aggiornato al 01/12/2019