Risposta a cura di team di esperti
In base all’articolo 39.3 delle norme del PPR “I progetti il cui impatto superi la soglia di rilevanza sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze di autorizzazione o permesso di costruire ovvero della dichiarazione di inizio attività devono essere corredate dalla relazione paesistica di cui all'articolo 35, comma 6; la presentazione di tale relazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l'inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività”.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede che “Il responsabile del procedimento, nell’esprimere il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 5, può formulare richieste di modifica del progetto o subordinare l’approvazione dello stesso alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare l’inserimento nel contesto; il responsabile del procedimento può, altresì, in ogni caso, avvalersi, ai fini dell’espressione del suddetto giudizio, del parere della commissione per il paesaggio, ovvero della commissione edilizia, ove esistenti. L’eventuale richiesta di parere alla commissione per il paesaggio, ovvero alla commissione edilizia, comunque non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori, che vanno quindi in ogni caso rispettati”.
In base alle norme sopra indicate, pertanto:
- La circostanza che non vi sia la commissione non impedisce al responsabile del procedimento di esprimere il proprio giudizio di impatto paesistico;
- La mancanza di espressione del giudizio non è ostativa alla formazione del titolo edilizio ed all’inizio dei lavori, purché sia stata presentata la relazione paesistica;
- in caso di ricorso al parere della commissione (e quindi giocoforza anche qualora non vi si ricorra), la risposta dovrebbe arrivare entro “i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori”.
Nella specie, quindi, ritenendo che sia stata presentata una SCIA e dando per scontato che alla stessa sia stata anche allegata la relazione paesistica, il titolo abilitativo edilizio deve considerarsi consolidato, per cui allo stato il comune, sempre che ricorrano i presupposti di legge, dovrebbe poter intervenire solamente in sede di autotutela.
Aggiornato al 28/07/2022
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.