Sicurezza

2. Un’impresa non superando i 200 uomini-giorno per una piccola opera strutturale deve presentare il PSC ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 all’interno del modulo SCIA?

Risposta a cura di gruppo di esperti

Come prima cosa è necessario osservare che la dicitura riportata dalla SCIA, così com'è riportata, è indice di una grave confusione: il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 3 - Campo di applicazione dichiara, al comma 1, che le sue prescrizioni si applicano “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie”. Così come la domanda è posta, quindi, l’unica risposta possibile è sì.

Di tutto il D.Lgs. 81/2008, da qui Testo Unico (per la sicurezza), il Titolo IV contiene norme specifiche che si applicano (art. 88) ai “cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a)”, che fa riferimento all’Allegato X, che elenca “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione….” eccetera eccetera, inclusi quelli descritti nella domanda.

La “presentazione di un PSC”, presuppone la designazione di un coordinatore per la progettazione e di uno per l’esecuzione dei lavori, che sono obblighi previsti a carico del committente o del responsabile dei lavori, ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 90. Nello specifico (comma 3), questo passo è obbligatorio “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”.

Allo scopo, quindi, di evitare di dover designare un coordinatore per la progettazione, allo scopo di redigere il PSC, il committente dovrà assicurarsi che sarà presente in cantiere, una sola impresa per tutta la durata dei lavori, dal momento che il comma 5 obbliga alla designazione di un coordinatore per l’esecuzione -  con l’obbligo, tra gli altri, di redigere il PSC (art. 92 c. 2)  -  anche nel caso di un cantiere originariamente mono-impresa, nella quale entra una seconda impresa durante l’esecuzione dei lavori, anche se in subappalto.

La possibilità di impedire alle imprese appaltatrici di ricorrere al subappalto non può essere negata per quelle opere che ricadono nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Qualora si trattasse di un committente privato, il committente potrà tutelarsi inserendo opportune clausole nel contratto di appalto, specificando che è proibito l’accesso in cantiere di personale appartenente a imprese diverse dall’appaltatore, impedendo il subappalto e, a scanso di equivoci, specificando che non sarà consentita la cessione del contratto (art. 1406 cc) e altre categorie tipiche del Codice dei contratti pubblici quali noli a caldo (noleggio con operatore) o forniture con posa in opera. È consigliabile anche tutelarsi contro eventuali “incomprensioni” imponendo penali che possano sconsigliare comportamenti elusivi, e che possano coprire i costi di un incarico che eventualmente dovesse essere assegnato in conseguenza della violazione contrattuale. Non sarebbe male richiedere un deposito cauzionale, o una garanzia bancaria, a garanzia della copertura di queste spese.

In conclusione, in presenza di unica Impresa, senza subappalti e durata inferiore a 200 uomini giorno, non è necessario nomina di CSE, restando la responsabilità in carico al Committente o al Responsabile dei Lavori se designato.

 

Aggiornato al 02/02/2021

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.