Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori
Il comma 1 dell’art.54 Tuir stabilisce la regola generale secondo cui la determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo avviene mediante la contrapposizione fra compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, e spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.
Salvo alcune specifiche deroghe, il reddito di lavoro autonomo viene determinato con il “criterio di cassa”, secondo cui i componenti positivi e quelli negativi divengono rilevanti ai fini della determinazione del reddito soltanto quando incassati o pagati.
Si ritiene, quindi, che non vi sia alcun divieto per il professionista di proporre un pagamento dilazionato al proprio cliente; da un punto di vista fiscale, nei casi di incassi rateizzati della propria parcella per l’imputazione ai fini del reddito occorre fare riferimento al momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista.
Nulla vieta -anche se non è un comportamento diffuso- che il professionista proponga al proprio cliente l’utilizzo di una società finanziaria che provveda al pagamento della parcella per poi rateizzare l’importo al cliente; anche in questo caso, ai fini della determinazione del reddito, il momento rilevante è quello dell’incasso della parcella.
Si evidenzia, inoltre, che costituisce normale prassi dei professionisti, quella di emettere, prima della fattura, un “avviso di parcella” o “parcella pro-forma” allo scopo di richiedere il pagamento delle prestazioni ai propri clienti senza l’emissione della fattura. Tali avvisi di parcella consentono di non dover “anticipare” l’IVA da parte del professionista su compensi che possono essere incassati in un momento successivo, in modo da emettere fattura solo al momento del pagamento.
L’Agenzia delle entrate si è occupata dei casi in cui l’incasso o il pagamento avviene “a cavallo” dell’anno, ad esempio, bonifico del cliente effettuato il 31 dicembre e disponibilità dell’importo nel conto corrente del professionista al 1 gennaio dell’anno successivo, precisando che occorre fare riferimento al momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista (vedi 19 giugno 2002, n. 54/E sulle ipotesi di compenso professionale percepito con assegno bancario o circolare, bonifico bancario e cambiale). Nel caso di un pagamento mediante ordine di addebito (Modello Rid) assume rilievo la data in cui la somma è materialmente disponibile per chi la riceve.
Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento.
Aggiornata al 31/05/2020