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12. Alcune domande sul certificato di regolarità edilizia per il Super Bonus 110%.

Domande specifiche

  1. Esiste un modulo pre-stampato da compilare ?
  2. La dichiarazione di conformità si può dichiarare legittima, una volta verificata la congruità-corrispondenza tra lo stato attuale e gli atti depositati all'atto della licenza?
  3. La dichiarazione di conformità urbanistica, riguarda solo le facciate e le parti comuni?
  4. Nel caso in cui vi siano state delle modifiche negli appartamenti, tavolati interni o anche accorpamenti o frazionamenti, senza la relativa comunicazione agli uffici preposti, questo riguarda solo l'accesso ai bonus per quanto concerne le opere trainate? che in tal caso non posso rientrare nel 110% ma non inficia quello riguardante la conformità edilizia delle parti comuni, stabile e facciate?

Risposta a cura di team di esperti

1 - Non esiste una modulistica nazionale da compilare.

2 - La dichiarazione di conformità attesta, sotto la responsabilità del tecnico asseverante, la legittimità dello stato dei luoghi. non si comprende a quali fini e chi debba dichiarare legittima una dichiarazione di legittimità.

3 - La conformità “urbanistica” riguarda gli aspetti urbanistici (PGT e vincoli sovraordinati) e non riguarda parti dell’opera di ambito edilizio , che rispondono al Regolamento Edilizio.

4- Si segnala in merito alla questione delle conformità edilizia ed urbanistica il comma 13-ter dell'art. 119 del D.L. "Rilancio" (D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e s.m.i.), recentemente riformulato dal D.L. 77 del 2021 (convertito con L. 108/2021).

“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e  sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo …. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale … opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.”

La norma prevede che per gli interventi Superbonus 110 sia obbligatorio utilizzare la modulistica CILAS (CILA Superbonus) nata con l’obiettivo di semplificare l’iter procedurale. Nella CILAS devono essere riportati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile e non tutti i successivi ed eventuali interventi; pertanto, non viene richiesta la certificazione dello “stato legittimo” dell’immobile.

Il compito di vigilanza rimane in capo all’amministrazione pubblica che si potrebbe riservare la possibilità di effettuare le proprie valutazioni circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Sarebbe pertanto opportuno confrontarsi sempre con l’amministrazione di riferimento per la corretta impostazione della pratica. 

 

Aggiornato al 07/10/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.