Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori
Anzitutto, quanto all’iscrizione all’albo degli architetti Junior (Sez. B), la normativa cui fare riferimento è l’art. 16 DPR 328/01 che prevede che - per il settore architettura - “formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica”.
- quanto alle competenze e alle mansioni dell’architetto junior, con la Circolare n. 21 del 7 marzo 2013 , il CNAPPC (qui disponibile la circolare e il suo allegato) ha chiarito che:
Per quanto attiene al primo punto della citata norma (art. 16), è riconosciuto al laureato triennale un ruolo di concorso e collaborazione in tutte la fasi del processo edilizio.
Non risultano dunque, sussistere, per tale attribuzione e con riguardo al primo punto, restrizioni allo svolgimento dell’attività professionale dell’arch. junior, quantomeno per quanto attiene ad attività di collaborazione che non comportino attività solo individualmente svolte dall’architetto con responsabilità diretta verso il cliente.
Per quanto attiene invece alle attività di cui al secondo punto, è posto il limite delle “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.
Dall’interpretazione della suddetta norma - e in seguito ai chiarimenti del CNAPPC - è possibile concludere in linea generale che l’architetto junior possa fare attività progettuale, tale da sottoscrivere progetti in proprio, laddove tali progetti ineriscano a costruzioni civili semplici nelle quali si applichino metodologie costruttive standardizzate.
Ne deriva altresì che, nei limiti in cui il progetto di cui alla Legge 10, nonché in particolare il progetto dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, riguardino costruzioni civili semplici e di realizzazione con metodologie standardizzate, l’architetto junior potrebbe firmare i relativi progetti.
Va comunque altresì tenuto conto la competenza speciale prevista per gli impianti termotecnici di cui alla legge n. 46/90 e successive modificazioni.
Fermo quanto sopra osservato, si precisa che risultano esulare comunque dalla competenza dell’architetto junior le seguenti materie e prestazioni:
- la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano “semplici” o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate, e qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi;
- qualsiasi operazione di estimo e di collaudo, la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico;
- le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;
- qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera “a” del quinto comma dell’art. 16.
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti.
Aggiornato al 18/11/2021