Risposta a cura di consulenti e collaboratori
Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica:
- a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfettari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfettario.
Quindi, a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti forfettari e minimi (senza più esoneri per soglia) devono emettere fatture nel formato elettronico tramite il Sistema di interscambio, anche per le fatture nel settore privato.
La compilazione della fattura elettronica in xml, può essere emessa utilizzando uno dei software in commercio o attraverso la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nell’apposito “portale web” -accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate- denominato “Fatture e Corrispettivi”.
L’obbligo della fatturazione elettronica determina, pur in vigenza di regime forfetario, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche eseguito in modalità elettronica, ai sensi del D.M. 17.6.2014 (non è quindi possibile apporre la marca da bollo cartacea).
Inoltre, l’obbligo della fatturazione elettronica comporta l’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture attive e di quelle passive ricevute: sul punto, per la conservazione delle fatture elettroniche, è possibile aderire al servizio gratuito nell’apposito “portale web” -accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate- denominato “Fatture e Corrispettivi”.
Aggiornata al 20/12/2023
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