Risposta a cura di consulenti e collaboratori
Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari (art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), con la sola esclusione dei forfettari fino a 25mila euro.
L’obbligo riguarda anche i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
Pertanto, se non intervengono modifiche o proroghe nell’imminenza della scadenza, i forfettari che hanno avuto compensi almeno pari a 25mila euro nel 2021 devono emettere fatture elettroniche anche al fine di evitare le sanzioni che vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Per il calcolo della soglia dei 25mila euro, entro il quale non è previsto l’obbligo della fatturazione elettronica, si fa riferimento all’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente (2021) e tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività.
Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022 (cioè da luglio a settembre) le sanzioni non si applicano ai forfettari obbligati dal 1° luglio, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
La compilazione della fattura elettronica in xml, può essere emessa utilizzando uno dei software in commercio o attraverso la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nell’apposito “portale web” -accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate - denominato “Fatture e Corrispettivi”.
Si precisa che chi è al di sotto del limite dei 25mila euro può, comunque, emettere fattura elettronica anche se non obbligato.
Dal 1° gennaio 2024, tutti i forfettari e tutti i contribuenti di vantaggio saranno obbligati alla fattura elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi.
Aggiornata al 16/05/2022
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