Risposta a cura del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Con riferimento alla questione prospettata si osserva che e l'art. 121 del DL 34/2020 e s.m.i. non fa rientrare i compensi dei professionisti tra quelli cedibili, mediante sconto in fattura o cessione del credito.
Oltre a ciò, l'allegato A punto 13 del Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. D.M. Efficienza Energetica) emanato il 6 agosto 2020 e pubblicato sulla GURI n. 246 del 5.10.2020 specifica inoltre che "sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo l , comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adot tato ai
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".
Tali disposizioni, tuttavia, non prevedono deroghe ulteriori rispetto ai compensi per i professionisti.
Il pagamento dei compensi legato esclusivamente ai lavori effettuati è tuttavia una tematica già posta all'attenzione del presente Consiglio Nazionale, che si sta adoperando, unitamente alle altre professioni dell'area tecnica, per apportare modifiche normative adeguate e tese ad agevolare il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata.
Aggiornata al 08/06/2021