Risposta a cura di team di esperti
In base alle previsioni delle norme di attuazione del PdR del PGT (articolo 19.3 lettera e, articolo 21.2 lettera d, articolo 23.7) “all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne inferiori, in ogni punto, a m 1,80”.
Con tali disposizioni, che hanno la prevalenza sulle norme del RE, il Pianificatore ha quindi di fatto escluso che possano essere realizzati ex novo volumi sottotetto poi recuperabili o che possano essere modificati i sottotetti esistenti se non per procedere al loro recupero ai fini abitativi.
Nel caso di specie, pertanto, delle due l’una:
- se il sottotetto non esiste e lo si vuole creare mediante l’abbassamento della soletta, è possibile effettuare l’intervento, purché l’altezza del sottotetto stesso non sia superiore a 1,80 mt;
- se il sottotetto esiste già (e ragionevolmente non è stato recuperato ed ha altezza superiore a 1,80 mt.), l’abbassamento della soletta è consentito ai fini del recupero e, stando al contenuto letterale delle norme sopra citate, non è consentita per modificarlo in modo da raggiungere altezze interne maggiori a 1,80 mt.
Alla luce di quanto sopra, è del tutto irrilevante interrogarsi su cosa intenda l’articolo 90.2 del RE quando opera riferimento ai “nuovi progetti”.
Aggiornato al 03/06/2021
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