Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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27. Rispetto alla dotazione minima degli alloggi occorre rifarsi all’art. 97 del vigente R.E. del comune di Milano o all'art. 2 del D.M. del 5 luglio 1975 (loc. soggiorno)?

Risposta a cura di team di esperti

Per quanto riguarda il locale soggiorno il Regolamento Edilizio di Milano ed il DM 5 luglio 1975 non paiono essere in contrasto l’uno con l’altro.

L’articolo 2 del D.M. del 5 luglio 1975 non prevede infatti che ogni alloggio debba necessariamente essere dotato di un locale soggiorno, limitandosi invece a prevedere che, ove detto locale sia previsto, lo stesso debba avere superficie utile non inferiore a 14 mq.

Se così non fosse, infatti, non avrebbe alcun senso il primo comma dello stesso articolo 2, in forza del quale “Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi”.

Ciò detto, il D.M. del 5 luglio 1975 è rubricato “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione” e conteneva indicazioni in ordine ai requisiti minimi da rispettare, lasciando quindi agli enti locali spazio per imporre limiti maggiori. 

 

Aggiornato al 06/05/2021  

 

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