Formazione

Cosa succede se mi reiscrivo, a se seguito di precedente cancellazione senza aver assolto (o solo in parte) gli obblighi formativi?

Risposta a cura dell'Ufficio Formazione dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano

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Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i cfp dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i cfp del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

 

Aggiornato al 05/09/2023