Fisco

Quali sono le modalità di fatturazione dei compensi dovuti per lo svolgimento dell'incarico di CTU nei procedimenti civili e a chi va intestata la fattura?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori   

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L’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2018, relativa alle modifiche dello split payment, si è occupata dei compensi dovuti al CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Giudice nell’ambito dei procedimenti civili precisando che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, ma che il CTU è obbligato ad emettere la fattura nei confronti del Tribunale evidenziando che il pagamento è avvenuto con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale.

Tale soggetto è tenuto, infatti, in base al provvedimento del Giudice, al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Il Tribunale non dovrà assolvere alcun adempimento fiscale, essendo un soggetto del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra il creditore (il CTU) e il debitore (la parte in causa tenuta al pagamento) e non dovrà versare quindi la ritenuta d’acconto né rilascerà la certificazione unica.

Le conclusioni a cui è giunta la circolare 9/E/2018 hanno suscitato negli operatori molte perplessità specie per le difficoltà nella detrazione dell’IVA da parte del soggetto tenuto al pagamento, tuttavia, ad oggi questo rappresenta il modo corretto di emissione delle fatture da parte del CTU.

In breve:

  • una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o del fondo spese), il CTU invierà avviso di parcella alla parte onerata del pagamento, riportante le modalità del pagamento stesso;
  • ricevuto il pagamento, il CTU emetterà fattura elettronica intestata al Tribunale evidenziando di avere ricevuto il pagamento dalla parte onerata, ed invierà copia di cortesia in pdf alla parte;
  • in caso di ripartizione del pagamento in misura solidale tra le parti, il CTU invierà due avvisi di parcella a ciascuna delle parti nella misura del 50% e poi emetterà al momento di ciascun incasso le relative fatture al Tribunale;
  • in caso il pagamento sia posto a carico di soggetti sostituti d’imposta, il CTU dovrà applicare la ritenuta d’acconto anche nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, ma tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, consegna della certificazione CU e dichiarazione dei sostituti di imposta) saranno a carico della parte onerata del pagamento;
  • laddove, invece, il pagamento sia posto a carico di soggetto non sostituto d’imposta (privato), il CTU non dovrà applicare la ritenuta d’acconto nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, così come indicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 211/2019.

Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento.

Aggiornato al 16/12/2020