Risposta a cura di Commissione Parcelle
Legge 24 GIUGNO 1923, n. 1395
art. 5
Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
……………………
3/a dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
Codice Civile Art. 2233 - Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Codice di procedura civile - Art. 636.
Parcella delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
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Aggiornata al 20/10/2021