- DIMMI
- Esercizio della professione
- Deontologia
Quali sono i requisiti per cui è possibile chiedere l’esonero annuale dall’obbligo formativo?
Risposta a cura del Consiglio di disciplina
La domanda di esonero anche parziale, motivata e documentata, deve essere richiesta ogni anno.
I casi previsti di esonero (per il secondo triennio formativo) sono i seguenti:
- maternità e paternità;
- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio dell’attività professionale.
Inoltre gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento.
In questo caso gli aventi titolo devono presentare all’Ordine una dichiarazione che sostenga di:
1) Non essere in possesso di partita IVA,
2) Non essere iscritto alla cassa nazionale,
3) Non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente)
(Linee guida CNA)
Aggiornato al 01/12/2019