Deontologia

Quali sono i requisiti per cui è possibile chiedere l’esonero annuale dall’obbligo formativo?

Risposta a cura del Consiglio di disciplina

RGB_Ordine_positivo

 

La domanda di esonero anche parziale, motivata e documentata, deve essere richiesta ogni anno.

I casi previsti di esonero (per il secondo triennio formativo) sono i seguenti:

  • maternità e paternità;
  • malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio dell’attività professionale.

Inoltre gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento.

In questo caso gli aventi titolo devono presentare all’Ordine una dichiarazione che sostenga di:

1) Non essere in possesso di partita IVA,

2) Non essere iscritto alla cassa nazionale,

3) Non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente)

(Linee guida CNA)

 

Aggiornato al 01/12/2019