Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori
Quale direttore dei lavori l’architetto è responsabile dell’attuazione del progetto in conformità di esso e delle buone regole dell’arte. Se ha comunque sorvegliato l’attuazione delle opere, impartendo le necessarie istruzioni e note d’ordine in corso d’opera, verificando eventuali vizi in corso d’opera e di collaudo e chiedendone la eliminazione, va esente da responsabilità nel caso in cui l’appaltatore non esegua l’opera nonostante le istruzioni e prescrizioni e non effettui i ripristini dovuti. E’ consigliabile che il D.L. formi e conservi relativa corrispondenza e documentazione. Quanto alla pratica comunale, risponde del reato di falso ove attesti con la fine lavori la realizzazione di uno stato di progetto che in realtà è differente dal progetto effettivamente realizzato.
Salvo che il contratto di incarico non lo preveda espressamente, non vi è nessuna regola di legge che imponga al D.L. di presentarsi in cantiere un certo numero di volte. L’adempimento in questione resta nella disponibilità delle parti, nel senso che l’architetto dovrà attenersi a criteri di buon senso e ragionevolezza avendo riguardo alla necessità che la sorveglianza delle opere consenta l’attuazione delle stesse come da progetto e secondo le buone regole dell’arte.
Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento
Aggiornato al 01/12/2019