Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori
La fattispecie viene spesso definita “contratto di service” quando un professionista concede ad altri colleghi un determinato spazio corredato di tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio, l’utilizzo di internet, del telefono fisso, della fotocopiatrice, delle utenze, dei servizi in genere di segreteria).
I rapporti negoziali che possono dar luogo alla necessità di effettuare spese in comune, successivamente ripartibili, tra più contribuenti sono i seguenti:
- professionista proprietario o locatario dell’immobile che consente ad altri soggetti, in base ad un rapporto di comodato, locazione o di sublocazione, di utilizzare parte dell’immobile medesimo per lo svolgimento di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo;
- più lavoratori autonomi (per es. professionisti non associati) che di comune accordo occupano un unico immobile, ripartendo le spese comuni.
Nel primo caso, con molte probabilità le fatture per l’acquisto di beni e servizi comuni verranno emesse nei confronti del soggetto titolare o locatario dell’immobile, il quale dovrà quindi provvedere alla ripartizione dei costi medesimi.
Nel caso in cui più operatori occupano un unico immobile e procedono alla ripartizione di spese comuni (per esempio, si assume una sola centralinista, si divide il canone di locazione, ecc.) vi sarà un soggetto che assume l’onere dell’«intestazione» dei relativi contratti e rapporti giuridici, procedendo alla successiva ripartizione dei costi.
In entrambe le ipotesi sopra prospettate, salvo casi particolari, il rimborso delle spese comuni, cioè il rimborso dei corrispettivi pagati dai singoli professionisti per l’acquisto dei beni di consumo, funzionali ai mezzi conferiti nella comunione di godimento, nonché per l’acquisto dei servizi inerenti i suddetti mezzi, sono assoggettabili ad IVA ad aliquota ordinaria, quali prestazioni di servizi rese dal professionista, che è parte del contratto con il fornitore dei beni e dei servizi agli altri professionisti.
Più esattamente, il c.d. rimborso è da qualificarsi come corrispettivo dell’obbligazione assunta dal professionista, cui è fatturato il bene o il servizio dal fornitore, di permettere agli altri professionisti di fruire pro-quota delle utilità che sono capaci di dare i beni e i servizi.
La stessa Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione n. 6/E/1998) ha chiarito che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza. Da ciò ne consegue che il riaddebito quale corrispettivo di una prestazione di servizi mantiene la stessa natura dell’operazione ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata al mandante.
L’operazione viene quindi inquadrata nella fattispecie prevista all’art.3, comma 3, DPR 633/1972 secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Di conseguenza, il riaddebito avrà le medesime caratteristiche oggettive dell‘operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione, con l’applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di esenzione.
Quanto alla “dicitura” da indicare in fattura occorre riferirsi alla norma di carattere generale (art.21 DPR 633/1072) secondo cui è richiesta l‘indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. Questa norma risponde ad una finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionale alle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione.
Ciò che va assolutamente evitato è l’indicazione di descrizioni del tutto generiche (ad esempio, servizi professionali) che non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare. Occorrerà quindi specificare la natura dei servizi prestati, ad esempio, la durata, le tempistiche di utilizzo degli spazi e dei servizi, i criteri di ripartizione dei costi.
Da ultimo, si precisa che l’oggetto del contratto di service è una prestazione generica di servizi sulla quale va applicata l’IVA ma non è soggetta a registrazione (a differenza del contratto di locazione che è soggetto a registrazione per la sua validità ed efficacia).
Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento.
Aggiornato al 30/04/2021