Responsabilità del professionista

Quale responsabilità ho come progettista piuttosto che come D.L. delle opere in caso di realizzazione di opere viziate?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori   

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Ai sensi di legge (art. 1669 c.c.) nel caso di opere per loro natura destinate a lunga durata (come ad esempio le opere edili) la legge stabilisce la responsabilità solidale di tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione delle opere viziate (appaltatore, progettista, D.L., altri subappaltatori e professionisti intervenuti). Ovvero, ciascuno di tali soggetti è tenuto all’eventuale risarcimento del danno o minor valore delle opere viziate per l’intero nei riguardi del committente o suoi aventi causa, salvo poi ripartire all’interno dei rapporti fra loro l’effettiva responsabilità. Nel senso che, ad esempio, se i vizi in questione sono pacificamente da imputare a problematiche esecutive, il progettista va esente da responsabilità, dovendone rispondere l’appaltatore nonché anche l’eventuale diverso direttore dei lavori ove quest’ultimo abbia omesso di esercitare la sorveglianza dovuta. Se poi fra l’appaltatore e il direttore dei lavori si configurasse un rapporto di responsabilità di 2 a 1 (nel senso che l’appaltatore è pacificamente responsabile di tutto e il direttore dei lavori ha concorso con responsabilità pari alla metà) entrambi debbono rispondere per l’intero nei riguardi del committente ma poi il direttore dei lavori, che avesse pagato per l’intero, ha diritto di farsi rimborsare per la metà dall’appaltatore.

 

 

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Aggiornato al 01/12/2019