Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
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52 Qual è la larghezza minima di corridoi e disimpegni in Lombardia e nella città di Milano?

Risposta a cura di team di esperti

La larghezza minima dei corridoi interni è disciplinata dal DM 236 /89 che all’articolo 8.1.9 prescrive “I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi”.  

La L.R 6/89 prescrive inoltre: 

- al punto 5.2 del relativo allegato, per quanto riguarda ai percorsi interni orizzontali delle parti comuni – piattaforme di distribuzione – corridoi e passaggi una larghezza minima che consenta spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque mai inferiore a mt. 1,50; relativamente a questo punto, la misura minima di cm. 150 è relativa alle sole “parti comuni” di un edificio e non certo alle parti “private” dell’edificio. Pertanto si applicano ai corridoi delle cantine, o a quelli distributivi ai piani e a tutte le parti condominiali. Per la questione della misura minima, è vero che c’è un po’ di confusione ma il SUE accetta progetti che prevedono i 100 cm nella normalità e 120 nel criterio dell’adattabilità e della visitabilità. (SM) 

- al punto 6.1.2 del medesimo allegato che, al fine di verificare l’“adattabilità” di un’unità immobiliare le prestazioni minime per quanto attiene ai corridoi sono “larghezza non inferiore a m 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso”  

Detto ciò e tenuto conto che non vi è perfetto allineamento tra normativa statale e regionale, si ritiene cautelativo, ove possibile, cercare sempre di soddisfare la previsione più restrittiva.  

 

Aggiornato al 15/09/2022  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.