Fisco

Qual è il limite di compensi per l’accesso al regime forfettario e quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023?

Risposta a cura di consulenti e collaboratori

La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n.197) ha introdotto le seguenti modifiche in relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 23 dicembre 2014 n.190:

  • l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal regime forfettario nel caso in cui, in corso d’anno, i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. In sostanza, il professionista che nel 2022 ha realizzato un ammontare di compensi fono a 85.000 euro potrà adottare il regime forfettario già dal 2023.

Si osserva che la legge di bilancio 2023 non ha apportato modifiche sull’ulteriore requisito d’accesso relativo alle spese per lavoro (sostenibili nell’anno precedente per un importo complessivo lordo non superiore a 20.000 euro) e sulle condizioni ostative o di esclusione elencate al comma 57, articolo 1, L. 23 dicembre 2014 n.190.

Si ricorda, in particolare, che non possono accedere al regime forfettario:

  • i professionisti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • i professionisti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Per il calcolo del limite di 85.000 euro vanno conteggiati i compensi al netto dell’IVA addebitata in fattura e del contributo integrativo ad Inarcassa, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dagli architetti iscritti alla gestione separata INPS (ad esempio, architetti dipendenti), che concorre nel computo del limite di compensi, ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.

Il limite di compensi deve essere ragguagliato all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, la legge di bilancio 2023 ha previsto l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000 euro.

In questo caso ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali, mentre ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.

 

Aggiornata al 09/01/2023

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