Fisco

Un architetto privo di partita IVA potrebbe svolgere prestazioni occasionali ed emettere delle semplici ricevute?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori   

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Con la nota 25 febbraio 2015, n. 4594, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che nel caso in cui l’attività svolta da un professionista rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’Albo professionale, i relativi proventi devono essere qualificati come reddito di lavoro autonomo e, come tali, assoggettati ad IVA.

La nota n. 4594/2015 citata è stata emanata in risposta al documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -nota n. 448 di novembre 2014- che aveva sostenuto la possibilità di effettuare prestazioni d’opera intellettuale sotto forma di prestazioni occasionali, senza la necessità di possedere la partita IVA, da parte degli iscritti ad albi professionali e superando i limiti di tempo e la soglia di compenso indicati dalle norme che regolano le prestazioni occasionali. In particolare, l’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003, definisce le prestazioni occasionali come “rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”. Tuttavia, il successivo comma 3 esclude dal campo di applicazione delle prestazioni occasionali “le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.

Il documento del CNI prende in considerazione il caso di un soggetto iscritto ad un albo professionale e titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si “garantisce” la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura della partita IVA, collaborazioni definite “occasionali”, per le quali non sarebbe richiesto il rispetto né del limite temporale (30 giorni), né di quello economico (pari a 5.000). 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il protocollo n. 4594 del 25 febbraio 2015, ha invece escluso la possibilità per i lavoratori autonomi iscritti in Albi professionali di porre in essere prestazioni occasionali e beneficiare, conseguentemente, della esclusione dall’ambito applicativo IVA. Ha precisato, infatti, “che, nel caso rappresentato (dal CNI), qualora l’attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sarebbero considerati come redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina”, confermando, quindi, che l’esercizio di qualsiasi attività professionale è subordinato all’iscrizione al relativo Albo, all’apertura di una partita IVA ed a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, anche verso Inarcassa.

 

 

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Aggiornato al 01/12/2019