Risposta a cura di gruppo di esperti
La Regione Lombardia, in recepimento decreti ministeriali del 26 giugno 2015 e altre norme sulle tematiche energetiche, ha emanato il testo unico sull’efficienza energetica contenente le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi. Il testo, approvato con decreto dirigenziale n. 6480/2015, ha subito successive modifiche ed integrazioni fino alla versione attualmente vigente DDUO n. 18546 del 18 dicembre 2019.
L’Allegato al Decreto al paragrafo 3.3 riporta i casi di esclusione dall’obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica, e tra questi si ricorda il punto c “gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali, ad esempio, tinteggiatura, manto di copertura, pavimentazione), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.
La guida Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate sostiene che sia comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 e smi.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo della superficie disperdente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 /E del 14 febbraio 2020 introduce una modifica al calcolo della percentuale di intervento come di seguito riportato: “[…] Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.”
Secondo quanto sopra riportato la casistica del rifacimento del solo rivestimento ceramico rientrerebbe nello strato di finitura non influente dal punto di vista termico. Spetterebbe al progettista la verifica in campo delle caratteristiche termiche dello strato che dovrà essere rimosso per la lavorazione oggetto di agevolazione, pertanto si potrebbero presentare due casi: rifacimento del solo strato di piastrelle, quindi intervento sulla finitura non influente termicamente; oppure rifacimento delle piastrelle comprensive del supporto raggiungendo il vivo della struttura. In questo secondo caso la lavorazione sarebbe assimilabile al rifacimento dell’intonaco e quindi si dovrebbe procedere con la verifica del superamento del 10% della superficie disperdente, valutando la possibilità di effettuare il cappotto termico.
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.
Aggiornato al 12/02/2021