Specifica quesito:
Nella presentazione di una domanda di permesso di costruire per la ristrutturazione di un edificio unifamiliare, emergono dubbi sulla determinazione del contributo di costruzione, in relazione all’applicazione dell’articolo 17, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la gratuità a determinate condizioni:
“Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto: ...b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edificici unifamiliari;...”
Un’interpretazione ritiene che tutte le ristrutturazioni, anche integrali, di un edificio unifamiliare, siano esentate dal contributo, mentre gli ampliamenti siano esentati solo nella misura contenuta all’interno del 20 % rispetto all’edificio preesistente; una seconda interpretazione sostiene che, per avere il diritto all’esenzione, anche la ristrutturazione dev’essere contenuta all’interno del limite percentuale citato.
Risposta a cura di team di esperti
Secondo il contenuto letterale della norma ed in coerenza con la finalità della stessa (“la ratio è di natura sociale ed è diretta ad apprestare uno strumento di tutela e di salvaguardia alla piccola proprietà immobiliare per gli interventi funzionali all'adeguamento dell'immobile alle necessità abitative del nucleo familiare” TAR Brescia sez. I, 26/04/2018, n.449), pare che il limite del 20% sia riferibile solamente ai casi di ampliamento, nei quali peraltro è piuttosto agevole effettuare la verifica circa il rispetto del limite stesso, diversamente dalla ristrutturazione.
Per quanto concerne la prassi del Comune di Milano, l’articolo 17 del DPR 380/01 si applica alla ristrutturazione nella quota prevista dall’articolo di legge stesso, cioè, considerandola gratuita fino al 20%.
Si fa avvertenza che nel medesimo comune di Milano, per quanto riguarda gli ampliamenti, sono ammissibili ad esclusione del pagamento del tributo, solo gli ampliamenti su edifici che non risultino già saturi volumetricamente.
Per essere ancora più chiari, ecco un esempio: se ho un lotto di 1000 Mq con una villetta di 200 Mq già edificata, posso ampliare gratuitamente del 20% fino al raggiungimento di 40 Mq perché inferiore all’indice unico dello 0,35% previsto dal PGT. Se sullo stesso lotto, la villetta fosse invece di 300 Mq in stato di fatto, posso ampliare gratuitamente fino al raggiungimento dell’indice massimo, pari a Mq 350. Non avrà realizzato l’ampliamento del 20% a titolo gratuito ma quello che era ancora disponibile sul lotto. Risulta del tutto evidente che se la villetta dell’esempio, fosse già superiore a Mq 350, non potrà ampliarla se non attraverso il meccanismo della volumetria perequata e, ovviamente, si tratterebbe di un ampliamento soggetto al pagamento pieno del contributo di costruzione.
Aggiornato al 02/09/2021
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