Esercizio della professione e parcelle
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13. Per redigere e firmare APE convenzionali ante e post intervento relativi al Superbonus 110% quali sono i requisiti professionali necessari?

Risposta a cura di team di esperti

L’asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 e s.m.i.) è redatta da un tecnico abilitato.

Secondo quanto riportato nel Decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020 alla lettera c), comma 3, art. 1, si definisce tecnico abilitato “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. 

Il Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020 precisa - articolo 2, comma 2 - che “Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Gli A.P.E. utilizzati ai soli fini del superbonus e non soggetti all’obbligo di deposito nel relativo catasto regionale possono essere redatti dal direttore dei lavori o dal progettista (FAQ 5 a cura di ENEA).

Per gli A.P.E. soggetti all’obbligo di deposito (si tratta degli A.P.E. di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione conseguente all’intervento, prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale), devono essere soddisfatti i requisiti d’indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 75/ 2013.

Approfondimento sull’A.P.E. convenzionale .

 

Aggiornato al 03/06/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.