Risposta a cura di team di esperti
Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dai recenti dispositivi di legge, dispone l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito e sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (Ristrutturazioni ed Ecobonus), Bonus facciate e altri bonus minori.
In sostanza si estende l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Altro caso di esclusione è quello in cui il cliente voglia utilizzare il credito portandolo nella propria dichiarazione dei redditi, recuperando l’importo della detrazione in 10 anni.
Aggiornato al 24/03/2022
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