Risposta a cura di team di esperti
Premesso che per SCIA 0 giorni debba intendersi una SCIA ex articolo 22 del DPR n. 380/2001, occorre chiarire che, a seguito della presentazione di una SCIA, non matura alcun silenzio assenso, atteso che le caratteristiche del silenzio-assenso sono quelle del formarsi di un provvedimento amministrativo tacito, mentre la SCIA è una dichiarazione del privato e non un provvedimento dell’amministrazione.
Detto ciò l'articolo 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede espressamente che “... i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis , primo periodo [ndr: i 30 giorni per il consolidamento della SCIA edilizia], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies [ndr: annullamento in sede di autotutela], ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Comune non avrebbe alcun titolo per richiedere integrazioni di un atto abilitativo edilizio già consolidato, tuttavia nulla vieta che, in coerenza con lo spirito di collaborazione con la PA, i documenti chiesti vengano consegnati, facendo tuttavia sempre presente che la SCIA si è consolidata, che non vi sarebbe alcun diritto di chiedere integrazioni, ma che le stesse vengono comunque presentate per mero spirito collaborativo.
Aggiornato al 28/10/2021
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