Sottotetti

31. Nelle zone ARU, in base all'art. 23.7 del PGT del PGT Milano, è ammesso il recupero di sottotetti esistenti anche se con h. max. <1,8m come invece prescritto all'art. 114.1 del R.E.?

Risposta a cura di Gruppo di esperti

Come indicato nel quesito, il comma 7 dell’art. 23 delle norme di attuazione del piano delle regole del PGT vigente contiene il divieto di realizzare nuovi sottotetti o modificare quelli esistenti, qualora nello stato finale i sottotetti medesimi abbiano un’altezza massima pari o superiore a 1,80 mt. 

Analoghe norme sono previste anche per quanto riguarda i NAF (art. 19 comma 3 lettera e) e per quanto riguarda gli ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (art. 21 comma 2 lettera d). 

Tali previsioni vanno lette in combinato disposto con l’articolo 114 del RE, in forza del quale sono considerati volumi sottotetto recuperabili mediante l’utilizzo delle norme di cui agli articoli 63 e seguenti della legge regionale n. 12/2005, solamente “... gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna superiore a 1,80 m, misurata nel punto più alto”.  

Al di sotto di tale altezza, infatti, gli spazi sottostanti la copertura non sono considerati volumi sottotetto, ma semplicemente intercapedini e/o camere d’aria, come tali non rientranti nella definizione di volume sottotetto di cui alla citata legge regionale.  

Tale limitazione quantitativa in realtà non esiste nella legge regionale, ma deriva da interpretazioni giurisprudenziali e circolari che hanno accompagnato l’attuazione della legge regionale, sfociate poi nel 2014 nella norma regolamentare. 

Nella sostanza, quindi, il pianificatore, inserendo il divieto di cui alle norme sopra citate, ha posto le basi affinché i sottotetti di nuova realizzazione non potessero più essere recuperati, neppure a seguito del decorso dei tre anni previsti dall’articolo 63 dalla legge regionale n. 12/2005. 

Ovviamente nulla cambia per quanto invece riguarda i sottotetti esistenti che presentano altezze superiori a 1,80 mt., i quali, quindi, ricorrendo i presupposti di legge, possono essere oggetto di recupero ai fini abitativi.        

 

Aggiornato al 19/12/2024   

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.