Risposta a cura di team di esperti
La normativa di riferimento per gli aspetti sanitari è il Regolamento Locale di Igiene.
Per la messa in esercizio di attività sanitarie il procedimento è differente a seconda della tipologia di attività che viene svolta, così come sono differenti le caratteristiche che i locali deputati ad accogliere l’attività stessa devono possedere.
L’esistenza di tali requisiti, oltre che di altri requisiti indicati dalle applicabili norme di settore, sono verificati dall’ATS a seguito della presentazione di una SCIA da parte degli interessati, ovvero nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’esplicita autorizzazione (necessaria per determinate tipologie di attività sanitarie).
La normativa che regolamenta le attività sanitarie è molto ampia, sia a livello statale che regionale, ed a volte è specifica per le differenti attività sanitarie che devono essere poste in esercizio.
Tra tale ampio corpus normativo e regolamentare (senza contare gli innumerevoli provvedimenti assunti a causa dell’attuale stato pandemico) che riguarda la messa in esercizio dell’attività e non direttamente gli aspetti di natura edilizia, vi sono, senza presunzione di completezza:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- la D.g.r. 2 febbraio 2001 – n. 7/3313, “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all’attività di prelievo”;
- i D.P.C.M. 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” e 29 novembre 2001, “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, come successivamente integrata con DGR n. VII/5640 del 20.7.2001;
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la D.G.R. 30 maggio 2012, n. 3540, “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”; cui sono seguiti svariati provvedimenti attuativi in materia di requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento delle singole tipologie di unità d’offerta sociosanitarie;
- la D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569, “REVISIONE DEL SISTEMA DI ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE E LINEE OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE RELATIVAMENTE ALL'ALLEGATO 1)”.
Aggiornato al 07/10/2021
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.