Comunicazioni (inizio/fine lavori, variazioni)
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11. Nel caso di opere interne per la ristrutturazione di un appartamento sottoposte a CILA, tali interventi ricadono tra gli interventi agevolati previsti dal DL Anti Frode?

Risposta a cura di team di esperti

Il Decreto Antifrode non distingue gli interventi rispetto al titolo abilitativo, escludendo i soli interventi ricadenti in edilizia libera: si ricade negli obblighi del decreto qualora, avendo diritto ad una detrazione edilizia (ristrutturazione, bonus facciata, eco e sisma bonus ordinari) si decida di usufruire della possibilità di cessione del credito in una delle varie forme previste dalla legge.

 Quindi, si, un intervento di manutenzione straordinaria per opere interne per la quale è stata presentata una Cila e per la cui spesa venga chiesto lo sconto in fattura, ricade negli adempimenti previsti dal decreto antifrodi. 

In particolare, per quanto riguarda la nostra professione, si ricade nell’obbligo di Asseverazione della congruità delle spese sostenute rispetto ai prezziari di riferimento (a seguito di redazione di computo metrico estimativo con utilizzo di tali prezzari) con contestuale sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, ad eccezione del caso in cui l’importo dei lavori sia inferiore ai 10.000 Euro. 

Si dovrà poi provvedere anche alla Asseverazione di conformità, questa a carico di professionista commercialista.

Per quanto riguarda le opere di interni di particolare pregio: si ricorda che i listini DEI hanno un  tomo “architettura e interior design” che al suo interno racchiude molte voci specifiche per gli interni. 

Se l’intervento non fosse in alcun modo riferibile a prezzi di mercato riscontrabili all’interno di questi prezziari, in quanto si configura come intervento di lusso, la cifra effettivamente pagata eccedente il Computo Metrico Estimativo del professionista asseveratore non può essere portata in detrazione (ma solo la parte eccedente: per esempio per un importo opere effettivo di 80.000,00 euro di cui solo 60.000 effettivamente asseverabili con i prezzi di mercato riscontrabili nei listini, la parte eccedente pari a 20.000,00 euro non può essere portata in detrazione con sconto in fattura). 

Il professionista asseveratore non può che operare all’interno delle voci previste dai listini, con conoscenza del progetto e dell’intervento (necessaria per poter utilizzare i listini in modo corretto e per poter effettuare una accurata e valida selezione delle voci, che spesso, nell’ambito di interventi medi di mercato, portano a risultati non così distanti dalla realtà). 

Il caso in cui un progetto venga prevista una fornitura o lavorazione non inserita in alcun listino, non è attualmente normato. Sta al singolo professionista valutare come agire. Una possibile soluzione (non esplicitamente prevista dal decreto e quindi che può essere attuata previa assunzione di responsabilità del singolo professionista) potrebbe essere la costruzione di nuovi prezzi con le metodologie previste per i computi di appalti pubblici.

 

Aggiornato al 20/01/2022  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.