Mutamenti di destinazione d'uso
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12. Nel caso di cambio d’uso da abitazione ad ufficio in un immobile negli anni 1950, come è necessario comportarsi in caso di cambio d’uso senza opere?

Risposta a cura di team di esperti

 

La disciplina dei cambi di destinazione d’uso è contenuta, a livello regionale, nell’articolo 52 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, appunto rubricato “Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie”. 

Per quanto qui rileva, il comma 2 del citato articolo 52 prevede che “I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune”. 

In base alla disposizione sopra riportata, pertanto, mediante la presentazione della comunicazione prevista e ricorrendo i presupposti di legge, la destinazione deve intendersi modificata. 

Ciò è tanto più vero che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che “Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione”. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie, si ritiene che, ove ricorrano i presupposti di legge, ai fini della modifica di destinazione d’uso sia necessario presentare al comune la comunicazione di cui sopra, la quale peraltro sarà necessaria anche per effettuare la conseguente variazione sotto il profilo catastale.  

 

Aggiornato al 28/07/2022  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.