Risposta a cura di team di esperti
La Legge di Bilancio 2022 chiarisce in maniera esaustiva l’elenco dei prezzari utili per l’attestazione della congruità delle spese per tutti i bonus compresi all’art. 121 (incluso il Bonus Facciate): il riferimento sono i “prezzari … individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus»”. Pertanto, oltre al Prezzario regionale consultato, sono ammessi anche i prezzari dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile - e i valori massimi stabiliti , per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica (entro il 9 febbraio). Tale fattispecie (ovvero la possibilità di utilizzare il prezzario DEI) è stata esplicitata con la Manovra mentre nel transitorio (12 novembre 2021- 31 dicembre 2021) resta a discrezione dell’asseveratore la possibilità di riferirsi al prezzario DEI per bonus non riguardanti l’efficientamento energetico e soggetti all’obbligo del DR.
Premesso questo, la sua interpretazione è corretta: le spese in eccedenza non sono detraibili e sono in carico al committente.
Situazione differente è quella di distinguere le singole lavorazioni e fruire della possibilità di cumulare differenti agevolazioni, come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link .
Aggiornato al 20/01/2022
Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.