Sottotetti

18. Dove sono regolamentati i requisiti dei locali sottotetto? É presente una differenza tra il comma 1 e 3 dell'art.90 R.E?

Risposta a cura di team di esperti

I requisiti dei locali sottotetto sono regolamentati dal Piano delle Regole PGT, in quanto prevalente rispetto al R.E., ed in particolare l’art. 5.7.d delle NTA del PGT per quanto attiene la superficie utile ed accessoria.

In più, in base alle previsioni delle norme di attuazione del PdR del PGT (articolo 19.3 lettera e, articolo 21.2 lettera d, articolo 23.7) “all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne inferiori, in ogni punto, a m 1,80”.

Sulla base di tali premesse, pertanto, al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’articolo 90, commi 1 e 3, pare potersi affermare che:

  • si deve trattare di sottotetti esistenti;
  • si deve trattare di sottotetti “non agibili”, nei quali quindi non è prevista la permanenza continuativa di persone;
  • gli interventi previsti non devono comportare modifiche dell’altezza.

Detto ciò, affinché le due norme (commi 1 e 3) possano convivere, potrebbe ipotizzarsi che il comma 1 contenga la regola generale, mentre il comma 3 si applichi solamente ai casi non solo non riconducibili nel comma 1, ma anche ricorrendo l’ipotesi di spazi sottotetto ricompresi in edifici residenziali (in sostanza parrebbe che il comma 3 riguardi i classici solai, intesi come cantine poste all’ultimo piano).  

Il condizionale è tuttavia d’obbligo non solo per come sono formulate le norme in esame, ma anche poiché, come noto, si tratta di disposizioni regolamentari pensate e formulate in vigenza di un differente strumento urbanistico generale basato oltretutto su differenti parametri e definizioni edilizi.

 

Aggiornato al 03/06/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.