Risposta a cura di team di esperti
I requisiti dei locali sottotetto sono regolamentati dal Piano delle Regole PGT, in quanto prevalente rispetto al R.E., ed in particolare l’art. 5.7.d delle NTA del PGT per quanto attiene la superficie utile ed accessoria.
In più, in base alle previsioni delle norme di attuazione del PdR del PGT (articolo 19.3 lettera e, articolo 21.2 lettera d, articolo 23.7) “all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in tutti gli interventi edilizi, la realizzazione e la modifica di spazi sottotetto è consentita unicamente con altezze interne inferiori, in ogni punto, a m 1,80”.
Sulla base di tali premesse, pertanto, al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’articolo 90, commi 1 e 3, pare potersi affermare che:
- si deve trattare di sottotetti esistenti;
- si deve trattare di sottotetti “non agibili”, nei quali quindi non è prevista la permanenza continuativa di persone;
- gli interventi previsti non devono comportare modifiche dell’altezza.
Detto ciò, affinché le due norme (commi 1 e 3) possano convivere, potrebbe ipotizzarsi che il comma 1 contenga la regola generale, mentre il comma 3 si applichi solamente ai casi non solo non riconducibili nel comma 1, ma anche ricorrendo l’ipotesi di spazi sottotetto ricompresi in edifici residenziali (in sostanza parrebbe che il comma 3 riguardi i classici solai, intesi come cantine poste all’ultimo piano).
Il condizionale è tuttavia d’obbligo non solo per come sono formulate le norme in esame, ma anche poiché, come noto, si tratta di disposizioni regolamentari pensate e formulate in vigenza di un differente strumento urbanistico generale basato oltretutto su differenti parametri e definizioni edilizi.
Aggiornato al 03/06/2021
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