Responsabilità del professionista

L’architetto puo’ recedere liberamente dal rapporto professionale?

Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori   

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L’architetto, in quanto professionista intellettuale, non può recedere dal rapporto senza motivo, occorrendo la sussistenza di giusta causa (che può consistere  nell’una o l’altra delle ragioni di recesso indicate nelle precedenti risposte). Inoltre occorre che il recesso venga esercitato senza recare pregiudizio al cliente. Sicchè il cliente va congruamente preavvisato del recesso, e gli vanno indicate le conseguenze (ad esempio munirsi quanto prima di nuovo professionista, vista la dovuta comunicazione al Comune del recesso in caso di opere edili, e per ogni adempimento di prossima scadenza di cui l’architetto deve rendere espressamente edotto il cliente). L’architetto deve anche compiere gli eventuali atti urgenti di immediata scadenza nei giorni di comunicazione del recesso, sempre allo scopo di evitare pregiudizio al cliente.

 

 

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Aggiornato al 01/12/2019