Risposta a cura di Consulenti e Collaboratori
Secondo l’art.2, comma 26, legge 335/1995 e art.18, comma 12, del DL 98/2011, è obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPS chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non è tenuto all’iscrizione ad un albo professionale oppure, se pur iscritto ad un albo, non deve versare contributi obbligatori presso il proprio ente di categoria.
E’ questo il caso dell’architetto dipendente con partita IVA che è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS, nonostante versi ad Inarcassa il contributo integrativo del 4% calcolato sui propri compensi fatturati. Infatti, l’architetto dipendente non può iscriversi ad Inarcassa poiché il suo regolamento non consente l’iscrizione dei soggetti già titolari di posizione assicurativa presso altre forme di previdenza pubblica obbligatoria.
L’architetto dipendente per una sola parte dell’anno risulterà essere iscritto alla gestione separata INPS nei mesi di lavoro dipendente ed iscritto ad Inarcassa quando svolge solo l’attività di lavoro autonomo. Quando si verifica la duplice iscrizione nello stesso anno solare, il reddito professionale da dichiarare è parametrato al numero dei mesi di iscrizione ad Inarcassa: in sede di compilazione della dichiarazione annuale Inarcassa, l’architetto deve richiedere il frazionamento del reddito, utilizzando l’apposita casella presente nel modello (campo A2 Mod. Dich.), dichiarando di essere iscritto alla gestione separata.
Per il 2019 l’aliquota della gestione separata INPS è del 24%, mentre l’aliquota del contributo soggettivo Inarcassa è pari al 14,5%.
Per saperne di più rivolgiti allo sportello di riferimento.
Aggiornato al 01/12/2019